Ricevo dalla segreteria nazionale Cisl-Fp e pubblico il documento avente per oggetto
“Legge 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato Lavoro). Costituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Articolo 21″Cari colleghi,
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 262 del 9 novembre u.s. è stata pubblicata la legge n.183 del 4 novembre 2010 entrata in vigore il 24 novembre recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”.
Tra le disposizioni inserite nel provvedimento di particolare interesse per le politiche di genere è l’ art. 21 che prevede la costituzione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge (e quindi dal 24 novembre) di un ” Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Tale organismo mantiene la composizione paritetica dei precedenti ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione.
Il Comitato ha compiti:
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propositivi è, quindi, competente a proporre agli enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità considerate opportune;
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consultivi le amministrazioni hanno l’0nere di consultare il comitato per verificare l’impatto che gli atti organizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunità;
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di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità. nazionale.
Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia saranno disciplinate da linee guida contenute in una direttiva che dovrà essere emanata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e quello per le Pari Opportunità.
Poiché la mancata costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi
E’ un’occasione da non perdere per operare un svolta nella P.A. e dare vita ad un organismo non “di facciata” ma efficace, orientato in un contesto lavorativo improntato ai criteri della trasparenza, del merito, della valutazione del risultato e come tale strumentale al raggiungimento di due obiettivi: una Pubblica Amministrazione più efficiente e un vero benessere organizzativo per i lavoratori.-
Certa del Vs. impegno nel vigilare affinchè i Comitati vengano correttamente costituiti in tutti gli Enti, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Gabriella Di Girolamo








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